TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO IV
Degli atti dell'ufficiale giudiziario

Art. 50
Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

I. L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

II. Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.