Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI Bis
Della composizione del tribunale
Art. 50-bis
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) [...];
6) [...];
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis) [...] (1)
II. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
(1) L’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma il numero 7-bis).
Il comma soppresso recitava: «7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»