Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI Bis
Della composizione del tribunale


Art. 50-bis

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) [...];

6) [...];

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

7-bis) [...] (1)

II. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

____________________
(1) L’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma il numero 7-bis).
Il comma soppresso recitava: «7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»


GIURISPRUDENZA


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