Codice di Procedura Civile
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza
Art. 50
Riassunzione della causa
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza (1) dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi (2) dalla comunicazione della ordinanza (1) di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
II. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
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(1) La parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza», in base all’art. 45, comma 6, lett. a) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
(2) Le parole «tre mesi» hanno sostituito le parole «sei mesi», in base all’art. 45, comma 1, lett. b) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).