Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE I
Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale
Art. 489
Notificazioni e comunicazioni (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 7, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni - I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
II. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.»
(1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 7, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni - I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
II. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.»