Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE I
Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale


Art. 488

Fascicolo dell'esecuzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo informatico (1), nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

II. Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice. (2)

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(1) L’art. 3, comma 7, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «fascicolo telematico» con le seguenti: «fascicolo informatico».
(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 7, lettera e), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.»