Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO I
Del titolo esecutivo e del precetto
Art. 475
Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico (1), salvo che la legge disponga altrimenti.
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(1) L’art. 3, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «conforme all'originale» le seguenti: «o in duplicato informatico».
(1) L’art. 3, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «conforme all'originale» le seguenti: «o in duplicato informatico».