Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO I
Del titolo esecutivo e del precetto
I. Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico (1), salvo che la legge disponga altrimenti.