Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO III
Disposizioni speciali
[SEZIONE VI
Rapporti patrimoniali tra coniugi]
Art. 473-bis-68
Procedimento (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
Articolo abrogato.
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 6, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, il quale ha abrogato la sezione VI del capo III.
L'articolo abrogato recitava: «I. La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.
II. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
III. Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. »
(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 6, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, il quale ha abrogato la sezione VI del capo III.
L'articolo abrogato recitava: «I. La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.
II. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
III. Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. »