Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO III
Disposizioni speciali
[SEZIONE VI
Rapporti patrimoniali tra coniugi]


Art. 473-bis-67

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

Articolo abrogato.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 6, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, il quale ha abrogato la sezione VI del capo III.
L'articolo abrogato recitava: «I. La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.»