Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO III
Disposizioni speciali
[SEZIONE VI
Rapporti patrimoniali tra coniugi]
Art. 473-bis-67
Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
Articolo abrogato.
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 6, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, il quale ha abrogato la sezione VI del capo III.
L'articolo abrogato recitava: «I. La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.»
(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 6, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, il quale ha abrogato la sezione VI del capo III.
L'articolo abrogato recitava: «I. La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.»