Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO II
Del procedimento
SEZIONE I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
Art. 473-bis-15
Provvedimenti indifferibili
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti a sé (1) per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
II. L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22. (2)
(1) L’art. 3, comma 6, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al primo comma, secondo periodo, dopo le parole «fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza», le seguenti: «davanti a sé».
(2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.