Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO II
Del procedimento
SEZIONE I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
Art. 473-bis-14
Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
II. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è persona con disabilità psichica (1) o legalmente incapace.
III. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.
IV. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
V. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.
VI. Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.
VII. Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17. (2)
(1) L’art. 3, comma 6, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma, secondo periodo, le parole «quando il convenuto è malato di mente» con le seguenti: «quando il convenuto è persona con disabilità psichica».
(2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.