Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Art. 436
Costituzione dell'appellato e appello incidentale

I. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

II. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

III. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

IV. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni


Art. 436
Costituzione dell'appellato e appello incidentale

I. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

II. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito [...] (1) di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

III. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

IV. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

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(1) L’art. 3, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in cancelleria del fascicolo e».