Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Art. 435

Decreto del presidente
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

II. L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

III. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

IV. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.



GIURISPRUDENZA


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