Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni
Art. 435
Decreto del presidente
I. Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
II. L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
III. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
IV. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.