Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni


Art. 436

Costituzione dell'appellato e appello incidentale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

II. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito [...] (1) di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

III. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

IV. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

____________________
(1) L’art. 3, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in cancelleria del fascicolo e».


GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM