Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni
Art. 434
Deposito del ricorso in appello
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (1)
II. Il ricorso deve essere depositato [...] (2) entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.
(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 5, lettera h), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «I. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»
(2) L’art. 3, comma 5, lettera h), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «nella cancelleria della corte di appello».