Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 380-ter
Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (1)

I. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

II. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

III. Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 11 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006 e applicazione «ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 380-ter

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (1)


I. Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

II. Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

III. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. g), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modifiche in l. 25 ottobre 2016, n. 197 con applicazione ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio»; il testo dell'articolo sostituito era il seguente: «Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione. Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.».

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 380-ter

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza


I. Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito. (1)

[...] (2)

[...] (3)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. i) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
(2) (3) Vi erano altri due commi, abrogati dall'art. 3, comma 28, lett. i) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Il testo dei commi abrogati recitava: «Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti».