Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 380-bis
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
II. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore [...] (1), può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
III. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.
(1) L’art. 3, comma 4, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «munito di una nuova procura speciale».