TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Art. 35
Volumi dei provvedimenti originali
I. Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.