Del pubblico ministero
Art. 3
Intervento davanti al collegio
I. Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.
II. Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d'udienza.
III. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.
TITOLO I
Del pubblico ministero
Art. 3
Intervento davanti al collegio
I. Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo (1) all'udienza.
II. Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale (2).
III. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.
(1) L’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o» con le seguenti: «mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo».
(2) L’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «inserite nel ruolo di udienza» con le seguenti: «riportate a verbale».