TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale (1)
CAPO I
Degli atti e dei provvedimenti (2)
Art. 196-quater
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti (3)
I. Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. (4)
II. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. (5)
III. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.
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(1) Titolo (articoli da 196-quater a 196-duodecies) inserito dall'art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 . Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022.
(2) Capo (articoli da 196-quater a 196-septies) inserito dall'art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022.
(3) Articolo inserito dall'art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023. 3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo."
(4) Comma modificato dall'art. 35, comma 3, lett. a) d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modif. in l. 21 aprile 2023, n. 41 il quale ha sostituito le parole «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» con la parola: «Il» ed ha inserito dopo le parole «da parte» le seguenti: «del pubblico ministero,». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data.»
(5) Comma sostituito dall'art. 35, comma 3, lett. b) d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modif. in l. 21 aprile 2023, n. 41. Il testo sostituito era «Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data.»
TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
CAPO I
Degli atti e dei provvedimenti
Art. 196-quater
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
I. Il deposito degli atti processuali e dei documenti [...] (1) da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. (2)
II. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.
III. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità. (3)
(1) L’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,».
(2) Periodo sostituito dall’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il periodo sostituito recitava: «Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.»
(3) Comma sostituito dall’art. 4, comma 5, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.»