TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
CAPO II
Della conformità delle copie agli originali


Art. 196-novies

Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

II. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata [...] (1) le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

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(1) L’art. 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «la nota di iscrizione a ruolo e».

GIURISPRUDENZA

Pignoramento – Mancanza dell’attestazione di conformità – Inefficacia del pignoramento


Pignoramento – Termine per l’iscrizione a ruolo – Natura perentoria – Insanabilità del deposito tardivo o irregolare


Processo esecutivo – Inapplicabilità del principio di non contestazione – Controllo officioso del giudice dell’esecuzione


Attestazione di conformità – Funzione e rilievo sistematico – Differenza rispetto alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul processo telematico

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Nel processo di espropriazione forzata, la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie di titolo esecutivo, precetto e pignoramento, depositate ai fini dell’iscrizione a ruolo, non integra una mera irregolarità, ma comporta l’inefficacia del pignoramento, ai sensi degli artt. 543 e 557 c.p.c., come se il deposito non fosse stato effettuato nei termini.


Il termine di quindici (o trenta) giorni previsto per il deposito delle copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento ha natura perentoria; il deposito di copie prive di attestazione di conformità equivale al mancato deposito e non può essere sanato da un successivo deposito tardivo delle attestazioni.


Nel processo esecutivo non trova applicazione il principio di non contestazione, essendo il giudice dell’esecuzione tenuto a verificare d’ufficio la regolarità del titolo e degli atti introduttivi; la mancanza dell’attestazione di conformità non può essere sanata per acquiescenza o mancata contestazione del debitore.


L’attestazione di conformità degli atti depositati nel processo esecutivo non è parificabile a quella richiesta nel giudizio di legittimità, avendo una funzione pubblicistica di verifica del titolo e costituendo condizione essenziale per l’instaurazione valida del processo di espropriazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Cassazione civile, sez. III, 27 Ottobre 2025, n. 28513.