TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
CAPO II
Della conformità delle copie agli originali


Art. 196-novies

Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

II. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata [...] (1) le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

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(1) L’art. 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «la nota di iscrizione a ruolo e».