TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
CAPO II
Della conformità delle copie agli originali
Art. 196-novies
Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
II. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata [...] (1) le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.
(1) L’art. 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «la nota di iscrizione a ruolo e».