TITOLO V
Dei procedimenti speciali
Dei procedimenti speciali
Art. 192
Modalità di chiusura dell'inventario
I. L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.