TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Art. 171
Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
I. Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.