TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi (1)
Art. 169-sexies
Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati (2)
I. Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.
(1) Capo così modificato dall'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in corso di conversione in legge: al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»
(2) Articolo inserito dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica dalla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge.