Fallimento – Comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo mediante posta non certificata – Effetti – Verifica della ricezione – Necessità.
L'opzione per la modalità di comunicazione telematica, in mancanza della applicazione della posta elettronica certificata e di un sistema regolamentare uniforme relativo alla prova della ricezione delle comunicazioni telematiche, richiede, in caso di contestazione, la verifica della ricezione sia in ordine all'oggetto che alla data, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario e in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dall'art. 136 c.p.c., e dall’art. 145 disp. att. c.p.c., per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione (Cass. n. 6635/2012).
Questa verifica è realizzabile con ogni mezzo di prova, non solo diretta, quale la risposta per ricevuta del destinatario data non in automatico, documentata dalla relativa stampa (Cass. n. 4061/2008, Cass. 6634/2012), ma anche di tipo presuntivo (Cass. 12205/2013).
[Nel caso di specie, la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo di cui alla L. Fall., art. 97, era avvenuta per posta ordinaria, non certificata, all’indirizzo all’uopo indicato dal creditore e il giudice del merito aveva ritenuto che il rispetto delle modalità indicate dal creditore fosse elemento necessario e sufficiente ad assolvere l'obbligo di comunicazione, in quanto la sostanziale affidabilità del protocollo, tale da impedire il recapito di messaggi effettivamente inviati solo per cause eccezionali e straordinarie, lasciava presumere che la comunicazione fosse stata non solo trasmessa all'indirizzo e-mail indicato dal difensore del creditore istante, ma anche ricevuta, in mancanza di elementi obiettivi di segno diverso, la cui deduzione e dimostrazione rimaneva a carico del destinatario.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 07 Novembre 2018, n. 28430. Segue...