TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 143
Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte

I. La Corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 143
Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte

I. La Corte enuncia specificamente, a norma dell'articolo 384 del codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. (1)

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 6, lett. e), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha sostituito le parole «La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma» con le parole «La Corte enuncia specificamente, a norma». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:: "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data."