TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 14

Formazione dell'albo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

II. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

III. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IV. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.


GIURISPRUDENZA

Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio – Necessaria iscrizione all’associazione professionale del luogo in cui ha sede il tribunale al cui albo si chiede di essere iscritti – Esclusione..
Gli artt. 14, 15 e 16 disp. att. c.p.c. richiedono che gli esperti che domandano l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio siano iscritti alle rispettive associazioni professionali, ma non anche che siano iscritti all’associazione professionale del luogo in cui ha sede il Tribunale al cui Albo essi domandano di essere iscritti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) T.A.R. Catanzaro, 06 Febbraio 2014.