Codice di Procedura Civile
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti
Art. 135
Forma e contenuto del decreto
I. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.
II. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.
III. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
IV. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti
Art. 135
Forma e contenuto del decreto
I. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.
II. [...] (1)
III. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
IV. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
(1) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma abrogato recitava: «II. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.»