Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni


Art. 136

Comunicazioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il cancelliere [...] (1) fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma [...] (2) di comunicazione.

II. La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (3)

III. Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-bis. (4)

____________________
(1) L’art. 3, comma 1, lettera p), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «, con biglietto di cancelleria,».
(2) L’art. 3, comma 1, lettera p), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma la parola «abbreviata».
(3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera p), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».
(4) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera p), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «III. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.».


GIURISPRUDENZA


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