Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni

Art. 137

Notificazioni

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

II. L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. (1)

III. Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

IV. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

V. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

VI. L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. (2)

VII. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. (3)

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lett. b), numero 1), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha inserito le parole: «o l'avvocato». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 del 2022, "il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
(2) Comma inserito dall'art. 3, comma 11, lett. b), numero 2), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 del 2022, "il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
(3) Comma inserito dall'art. 3, comma 11, lett. b), numero 2), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 del 2022, "il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".



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