TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 133-bis
Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione

I. Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

II. Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dell'articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto.