Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti
Art. 133
Pubblicazione e comunicazione della sentenza (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
II. Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.»
(1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.»