Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti

Art. 133

Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325. (1)

III. [...] (2)

________________
(1) L'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, ha sostituito, con effetto dal 25 giugno 2014, le parole «il dispositivo» con le parole «il testo integrale della sentenza». La citata legge di conversione ha aggiunto, in fine, con effetto dal 19 agosto 2014, il periodo «La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325».
(2) Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 aveva aggiunto un terzo comma, successivamente abrogato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 con effetto dal 31 gennaio 2012.



GIURISPRUDENZA


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