Codice di Procedura Civile
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti
Art. 133
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti
Art. 133
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
III. L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso (1).
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(1) Comma aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80.
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti
Art. 133
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325. (1)
III. [...] (2)
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(1) L'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, ha sostituito, con effetto dal 25 giugno 2014, le parole «il dispositivo» con le parole «il testo integrale della sentenza». La citata legge di conversione ha aggiunto, in fine, con effetto dal 19 agosto 2014, il periodo «La comunicazione non è
idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325».
(2) Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 aveva aggiunto un terzo comma, successivamente abrogato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 con effetto dal 31 gennaio 2012.
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti
Art. 133
Pubblicazione e comunicazione della sentenza (1)
I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
II. Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
(1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.»