TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO III
Del procedimento d'appello
Del processo di cognizione
CAPO III
Del procedimento d'appello
Art. 131
Deliberazione dei provvedimenti
I. Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
II. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
III. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.