TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 13
Albo dei consulenti tecnici
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
II. L'albo è diviso in categorie.
III. [...] (1)
IV. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le [...] (2) categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.
(1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 2, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma abrogato recitava: «III. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.»
(2) L’art. 4, comma 2, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al quarto comma la parola «ulteriori».