TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 127

Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.