Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa
Art. 123
Avviso d'impugnazione alla cancelleria
I. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
II. Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa
Art. 123
Avviso d'impugnazione alla cancelleria (1)
I. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.
II. Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «I. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
II. Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.»