Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale

Art. 121

Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. (2)

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(1) Rubrica modificata dall'art. 3, comma 9, lett. b), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha aggiunto le seguenti parole: «Chiarezza e sinteticità degli atti». L’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.». L’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."



GIURISPRUDENZA


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