Codice di Procedura Civile
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale
Art. 121
Libertà di forme
I. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale
Art. 121
Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti (1)
I. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. (2)
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(1) Rubrica modificata dall'art. 3, comma 9, lett. b), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha aggiunto le seguenti parole: «Chiarezza e sinteticità degli atti». L’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo
chiaro e sintetico.». L’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."