Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione
Art. 101
Principio del contraddittorio
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
II. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito [...] (1) di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
(1) L’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso, al secondo comma, le parole «in cancelleria».