Codice di Procedura Civile
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione
Art. 102
Litisconsorzio necessario (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
II. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
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(1) La Corte cost., con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.