Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione

Art. 102
Litisconsorzio necessario (1)

I. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

II. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

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(1) La Corte cost., con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.