Codice della Negoziazione Assistita


D.L. 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI (1)
Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
(2)


Art. 11-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata (3)
TESTO A FRONTE

1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

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(1) L’art. 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha soppresso alla rubrica del Capo II le parole «uno o più».
(2) L’art. 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo l'articolo 11 la seguente Sezione: «Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita».
(3) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.