Codice della Negoziazione Assistita
D.L. 12 settembre 2014, n. 132
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
Art. 11-quinquies
Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
TESTO A FRONTE
1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. (1)
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. (2)
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato [...] (3).
3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi. (4)
(1) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lettera f), numero 1) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
(2) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lettera f), numero 2) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
(3) L’art. 2, comma 1, lettera f), numero 3) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha soppresso al comma 3 le parole: «, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1».
(4) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lettera f), numero 4) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.