Codice della Mediazione
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 5-ter
Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio (1)
1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
(1) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 5-ter
Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato (1) l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
(1) L’art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha sostituito al comma 1, secondo periodo, le parole: «Il verbale contenente» con le seguenti: «Il verbale al quale è allegato».