Codice della Mediazione


Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Art. 5-quater

Mediazione demandata dal giudice
TESTO A FRONTE

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (1), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

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(1) L’art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha sostituito al comma 1, primo periodo, le parole: «fino al momento della precisazione delle conclusioni» con le seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione».