Codice della Mediazione


 

Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonchè modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 (1).

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonchè modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza (2) e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis (3).

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(1) L’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha aggiunto al comma 1, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8».
(2) L’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito al comma 2, dopo le parole «ne assicurano l'imparzialità» le seguenti: «, l'indipendenza».
(3) L’art. 7, comma 1, lettera b), numero 3) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha aggiunto al comma 4, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'articolo 8-bis».

Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonchè modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter (1).

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(1) L’art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha aggiunto al comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis» le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter».