Codice della Mediazione


Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE (1)


Art. 18

Organismi presso i tribunali
TESTO A FRONTE

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

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(1) L’art. 7, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo le parole «Organismi di mediazione» le seguenti: «ed enti di formazione».