Codice della Mediazione


Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE (1)


Art. 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
TESTO A FRONTE

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

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(1) L’art. 7, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo le parole «Organismi di mediazione» le seguenti: «ed enti di formazione».